STATUTO


logoSTATUTO ONLUS

PREAMBOLO

La “FONDAZIONE ALFREDO, AURELIO e LEONIDA ALITTI” è stata fondata nell’anno 1993 in forza del testamento olografo del 28 febbraio 1986 pubblicato con verbale ai rogiti Notaio Vettori di Firenze il 21 febbraio 1989 rep. 54570, del  Dott. Leonida Alitti il quale grazie alla sua disponibilità e generosità ha designato larga parte dei suoi beni mobili alla erigenda Fondazione, le cui rendite siano utili al conseguimento delle finalità istituzionali.

DENOMINAZIONE

Art. 1
E’ costituita la “FONDAZIONE ALFREDO, AURELIO e LEONIDA ALITTI – Onlus”.
La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la dicitura ONLUS viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione.

SEDE LEGALE

Art. 2
La “FONDAZIONE ALFREDO, AURELIO e LEONIDA ALITTI – Onlus”, ha sede legale in Firenze, Via F. Puccinotti 65, presso lo studio Donatti.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a spostare la sede sociale purchè sempre nel territorio nazionale con sua apposita deliberazione che andrà comunicata di volta in volta tempestivamente alle Autorità competenti. La Fondazione esplica la propria attività in ambito provinciale, nazionale ed all’estero. la Fondazione può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sia in Italia che all’estero al fine di promuovere al meglio le proprie finalità ed attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

FINALITA’

Art. 3
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha come oggetto lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale/sanitaria, dell’istruzione, della formazione. Tali attività saranno rivolte a migliorare la qualità della vita di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento ai malati in fase terminale La Fondazione si propone inoltre:

  1. di promuovere e organizzare strutture anche, con l’ausilio di enti pubblici e privati, per la erogazione di prestazioni di ricovero e cura, day-hospital, laboratori di ricerca, centri ambulatoriali e per l’assistenza domiciliare;
  2. di sensibilizzare l’opinione pubblica e collaborare con enti pubblici e privati affinché si realizzino le condizioni culturali e organizzative dirette a favorire l’impegno del personale sanitario in percorsi di cura appropriati in materia di terapia del dolore e di assistenza ai malati terminali;
  3. di sostenere la ricerca chimico farmaceutica, clinica e biomedica per la realizzazione di nuovi farmaci, per lo studio di nuove applicazioni terapeutiche di sostanze note e per l’approfondimento delle loro applicazioni pratiche alla terapia, sempre con particolare riguardo ai farmaci ed alle terapie suscettibili di migliorare la qualità della vita dei malati in fase terminale;
  4. assegnare borse di studio ai laureati e ai ricercatori che si siano dimostrati particolarmente versati alla specifica ricerca sopra menzionata. Nell’ambito delle proprie attività di istruzione e formazione la Fondazione si propone di curare, promuovere e favorire la formazione e l’aggiornamento professionale di medici ed operatori sanitari in genere, nel rispetto della normativa vigente nel settore. La formazione sarà condotta organizzando, svolgendo, coadiuvando o promuovendo ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:
  • centri di formazione, di studio e di ricerca;
  • creazione e sviluppo di banche dati;
  • corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento teorici e pratici;
  • pubblicazioni scientifiche e divulgative;
  • conferenze, seminari, convegni, tavole rotonde. La Fondazione attraverso il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione svolgerà attività di studio e ricerca mirate a:
  • mantenere una conoscenza aggionata  del quadro assistenziale di riferimento ;
  • individuare le necessità del momento e le prospettive future dirette al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative di esse.

PATRIMONIO

Art. 4
Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

  • da un patrimonio indisponibile di ammontare pari ad 685.846,86 derivante da volontà testamentaria del Dott. Leonida Alitti (testamento olografo 28 febbraio 1986 pubblicato con verbale ai rogiti Notaio Vettori di Firenze il 21 Febbraio 1989 rep. 54570)
  • da un patrimonio disponibile che alla data del 31.12.2001 ammonta ad € 498.801,46

E comunque il patrimonio potrà essere incrementato da:

  • donazioni, legati, erogazioni e contributi sia pubblici che  privati qualora il donante dichiari espressamente di volerli destinare ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  •  dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo qualora il donante dichiari espressamente di volerli destinare ad incremento del patrimonio della Fondazione; Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:
  1. dai redditi dei beni mobili donati dal Fondatore;
  2. dai contributi volontari, oblazioni, lasciti e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per finanziarne le attività e non destinati ad incrementare il patrimonio;
  3. dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, attraverso il Ministeri competenti, dalle Regioni o da Enti pubblici in genere;
  4. da eventuali contributi erogati da altri enti locali anche non territoriali;
  5. da eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse, ivi compreso l’eventuale sfruttamento, mediante l’ottenimento di brevetti o la partecipazione agli stessi, di procedimenti originali che siano risultato degli studi intrapresi per iniziativa della Fondazione;
  6. da ogni altra fonte finanziaria da qualsiasi altro soggetto proveniente. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

RAPPORTI ISTITUZIONALI CULTURALI

Art.  5
Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.
Per l’esplicazione delle proprie attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati.
Potrà anche stabilire rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e pervenire ad accordi con le università. La Fondazione potrà collaborare ai programmi di movimenti di volontariato operanti nell’area di sua competenza e con altri enti, fondazioni, associazioni e circoli. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di dichiarare benemeriti della Fondazione enti o persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

DURATA

Art. 6
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

ORGANI

Art. 7
Sono organi della Fondazione:
– Il Presidente
– Il Consiglio di Amministrazione
– Il Comitato Scientifico
– Il Collegio dei Revisori

IL PRESIDENTE

Art. 8
Il Presidente individuato, per volontà del testatore dottor. Leonida Alitti, nel presidente o consigliere delegato “pro-tempore” della “L. Molteni &  C. dei Fratelli Alitti Società di Esercizio S.P.A.”;
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio ed esercita, in particolare; le seguenti funzioni:

  • convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno;
  • presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio di Amministrazione;
  • firma gli atti della Fondazione;
  • sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;
  • adotta, in via d’urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione, strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento della Fondazione ad eccezione dei bilanci e dei regolamenti; tali provvedimenti saranno provvisoriamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla loro adozione;
  • Nomina da 4 a 6 consiglieri del Consiglio di Amministrazione, da individuarsi tra personalità di elevata moralità e alto profilo professionale e comunque utili al raggiungimento delle finalità istituzionali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione è costituito oltre che dal Presidente, da quattro a sei membri dallo stesso designati. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 10
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in mancanza di questo, dal più anziano di età fra i consiglieri presenti.
Art. 11
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell’avviso di comunicazione, purché in Italia:

  1. le riunioni ordinarie, saranno tenute annualmente per l’esame del conto consuntivo, per l’approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo.
  2. le riunioni straordinarie, ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità, saranno convocate dal Presidente su propria iniziativa o a seguito di richiesta di almeno due Consiglieri, o infine per eventuale disposizione dell’Autorità Governativa.

Art. 12
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese con l’intervento della maggioranza dei componenti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del  Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata inviata con ricevuta di ritorno da pervenire ai consiglieri con preavviso di almeno otto giorni, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare. In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con telegramma spedito almeno 3 giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.
Art. 14
I processi verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in seno allo stesso e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti al Consiglio di Amministrazione
Art. 15
Per volontà del testatore dottor Leonida Alitti la gestione del patrimonio della Fondazione sarà affidata alla Cassa di Risparmio di Firenze. Nella gestione delle attività patrimoniali, il Consiglio di Amministrazione terrà pertanto in debito conto i consigli degli organi di detto Istituto, prediligendo gli impieghi a reddito fisso.
Art. 16
Il Consiglio:

  • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed al suo funzionamento;
  • compila ed approva il bilancio di previsione;
  • delibera i conti consuntivi;
  • nomina i membri del Comitato Scientifico;
  • delibera sul programma annuale di ricerche scientifiche previo parere  del Comitato Scientifico;
  • approva le convenzioni con Istituzioni pubbliche e/o private, nazionali e/o estere che presentino le caratteristiche che più si adattano al tipo di ricerca prescelta, previo parere del Comitato Scientifico;
  • stabilisce il numero e l’entità delle borse di studio da assegnare;
  • delibera gli acquisti;
  • delibera l’accettazione di eventuali contributi;
  • delibera altresì l’eventuale assunzione di personale con posizione giuridica e retributiva in ottemperanza alle disposizioni vigenti per legge. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio procede  alla formazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, da redigersi, per quanto applicabili, secondo le norme dettate dal Codice per le società per azioni. La gestione amministrativa e contabile dell’Ente, sia per quanto concerne l’impiego delle rendite, sia per quanto attiene allo svolgimento di altre attività non finanziate dalle rendite stesse, sarà attuata a mezzo regolare tenuta della contabilità così come previsto dalle disposizioni del Codice Civile che regolano la materia. La quota parte del reddito patrimoniale non utilizzato annualmente sarà utilizzato negli anni successivi.

Art. 17
Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione prestano la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18
Il Comitato Scientifico è composto da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti, preferibilmente, tra i docenti in materie tecnico-scientifiche-biomediche delle facoltà Universitarie Italiane. Il Comitato Scientifico potrà essere remunerato per l’opera svolta; sarà il Consiglio di Amministrazione a determinarne il compenso.
I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte del Comitato Scientifico. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, possono essere riconfermati e, comunque, decadono dalla carica alla scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
Il Comitato:

  1. Propone il programma scientifico annuale su richiesta del Presidente o del Consiglio di    Amministrazione sulle diverse materie.
  2. Esprime pareri sulle convenzioni di cui all’art. 16.
  3. Designa i vincitori delle borse di studio. Le riunioni del Comitato saranno tenute a Firenze e, nel corso della prima adunanza, verranno nominati il Presidente ed il segretario. Le deliberazioni del Comitato saranno adottate a maggioranza. Le convocazioni ed i processi verbali effettuati in conformità a quanto già previsto per il Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19
La Fondazione è controllata da un Collegio dei revisori costituito da tre membri così designati:

  • un membro, Presidente di diritto, quale rappresentante del Ministero della  Istruzione Università e ricerca scientifica, nominato dal rispettivo Ministro pro-tempore;
  • un membro, consigliere, quale rappresentante del Ministero della Sanità, nominato dal rispettivo Ministro pro-tempore; un membro, in rappresentanza dell’Istituto di Credito che ha in gestione il patrimonio mobiliare, designato dal Presidente pro-tempore dell’Istituto di Credito ovvero, in alternativa, un funzionario della Direzione Regionale delle Entrate da designarsi da parte del Direttore della Direzione Regionale delle Entrate del luogo dove la Fonazione ha la sede.

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
La Fondazione si estingue:

  •  in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi; a seguito di disposizioni dell’Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio. Si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile (artt. 11 – 21).

Art. 21
Nell’eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l’Autorità Governativa anziché dichiarare estinta la fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione, mantenendo per quanto possibile l’osservanza della volontà del testatore.
Art.22
Gli emolumenti individuali annui corrisposti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non possono essere superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. E’ altresì fatto divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari e stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

DEVOLUZIONE DEI BENI DELLA FONDAZIONE

Art. 23
In caso di estinzione la Fondazione ha l’ obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa disposizione di legge.

NORMA DI RINVIO

Art. 24
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto di applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di fondazioni riconosciute, nonché i principi generali che disciplinano l’attività degli organi collegiali.